Un amministratore di una società in grave difficoltà viene condannato per bancarotta fraudolenta per operazioni rischiose compiute negli anni della crisi, tra cui il finanziamento di società controllate. La Cassazione penale, con la sentenza n. 11184 del 25 marzo 2026, annulla la condanna con rinvio, riaffermando un principio di importanza decisiva: chi compie operazioni dalle prospettive incerte, o perfino connotate da elevata rischiosità, al solo fine di risollevare le sorti dell'impresa ed evitarne il fallimento, non commette bancarotta fraudolenta.
Il reato richiede che l'operazione si ponga al di fuori dell'interesse, anche solo atteso, dell'impresa, e che l'agente persegua un interesse proprio o di terzi estraneo alla società. Se invece il patrimonio viene consumato in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, ma comunque nell'interesse dell'azienda, si può configurare al più la bancarotta semplice, che è un'altra cosa, con conseguenze penali e patrimoniali molto diverse.
Il confine opposto è altrettanto chiaro, e lo ha tracciato la sentenza n. 15394 del 28 aprile 2026. In quel caso una società con due gruppi familiari al 50% era paralizzata da una conflittualità interna; l'amministratore aveva ceduto il ramo d'azienda della ristorazione a una società riconducibile al figlio per 115.000 euro mai incassati, e aveva bonificato 51.900 euro senza alcuna causale. La Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione: la cessione senza corrispettivo effettivo è un tipico indice di distrazione, anche quando l'attività prosegue in una nuova società, e tanto più in una situazione di conflitto di interessi.
Che cosa separa, allora, il coraggio dal reato? La presenza o l'assenza dell'interesse dell'impresa. Il diritto penale non punisce chi sbaglia una scommessa imprenditoriale fatta in buona fede; punisce chi, consapevolmente, destina il patrimonio sociale a finalità estranee, sapendo che così mette in pericolo la garanzia dei creditori.
Per questo la difesa migliore è preventiva: documentare le scelte, motivare le operazioni con un riferimento chiaro all'interesse sociale, evitare operazioni tra parti correlate senza corrispettivi adeguati, tenere una contabilità trasparente e agire, quando la crisi è conclamata, con gli strumenti che il codice della crisi mette a disposizione, dalla composizione negoziata ai piani di risanamento. Un'operazione documentata e riconducibile a una strategia di salvataggio è una scelta imprenditoriale, anche quando non riesce. Un'operazione opaca, senza corrispettivo e a favore di società collegate, è un rischio che nessuna buona intenzione può giustificare. La linea è sottile, ma si vede, soprattutto quando qualcuno ha il coraggio di scrivere perché ha fatto quella scelta.
Sì, a determinate condizioni. Come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11184 del 25 marzo 2026, l'attività d'impresa comporta intrinsecamente un margine di rischio. Se un amministratore effettua operazioni economiche complesse o finanziamenti verso consociate nell'ambito di una reale e documentata strategia di salvataggio del gruppo, l'insuccesso commerciale non può tramutarsi automaticamente in una responsabilità per bancarotta fraudolenta, poiché manca la volontà di svuotare la società a danno dei creditori.
La linea di confine viene superata quando l'operazione persegue interessi estranei a quelli aziendali. La sentenza n. 15394 del 28 aprile 2026 della Cassazione evidenzia come la cessione di rami d'azienda o beni di valore a società correlate (ad esempio riconducibili a familiari) senza un corrispettivo effettivo o basata su flussi monetari privi di causale costituisca un chiaro indice di distrazione. Tali manovre opache integrano il reato di bancarotta fraudolenta, specialmente se compiute in una situazione latente di conflitto di interessi.
La migliore difesa penale risiede nella trasparenza preventiva e nella tracciabilità delle decisioni. È cruciale documentare formalmente le ragioni economiche di ogni singola scelta, motivando la riconducibilità dell'atto all'interesse sociale atteso. Quando la crisi si manifesta, la via maestra per escludere la rilevanza penale delle condotte è l'attivazione tempestiva degli strumenti offerti dal Codice della Crisi d'Impresa, quali la composizione negoziata o i piani di risanamento attestati.
"Civilisti & Penalisti Associati - avvocati in Torino" è la denominazione di uno studio legale associato con sede a Torino. Ne sono componenti Roberto Atzei e Maria Sabrina Fichera, insieme con l'avvocato Maria Luisa Bellato.
Siamo a Torino al n° 10 di piazza Solferino. Telefono: 011.562.30.29 - Whatsapp: 392.014.14.62 - Email: segreteria@avv-associati.net
Siamo uno studio legale dove è possibile trovare un avvocato penalista, un avvocato civilista, un avvocato familiarista e un avvocato del lavoro. Ci occupiamo di assistenza e difesa fin dalla redazione della querela; di separazione consensuale e non, di divorzio, di contratti, compravendita, eredità e testamento, recupero crediti e di molte altre materie. Offriamo consulenza alle imprese. Coltiviamo speciale attenzione per le forme di risoluzione delle controversie alternative al processo: mediazione, conciliazione, arbitrato amministrato
Ci piace molto il lavoro di squadra, così che la clientela possa avvalersi delle differenti competenze di ciascuno dei legali. L’ambiente è connotato da cordiale accoglienza ed il rapporto con i clienti si consolida nel tempo, in una relazione confidenziale, nella quale la consulenza dell’avvocato fornisce fiducia, alleanza, sicurezza e tranquillità. Le comunicazioni con la clientela e i colleghi avvengono con l'utilizzo di tutti i moderni strumenti telematici.