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Una giovane donna solare mentre sale sulla sua nuova Fiat 500 rossa in una giornata di sole a Torino, a simboleggiare l'autosufficienza e l'integrità della vittima prima del danno medico.

Malpractice medica e risarcimento: quando il Giudice smentisce la CTU contraria

Una Consulenza Tecnica d'Ufficio interamente favorevole ai medici preclude il risarcimento del danno? L'analisi dei criteri scientifici e giuridici con cui il Tribunale di Torino ha smentito i periti, blindando la condanna dell'ospedale.
Nell'ambito del contenzioso civile da responsabilità professionale sanitaria, la relazione depositata dai Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) viene spesso considerata come un elemento decisionale insuperabile, capace di determinare l’esito della causa. Tuttavia, l’ordinamento attribuisce al Giudice il ruolo di custode supremo della legge e delle prove, secondo il millenario principio del iudex peritus peritorum. La relazione peritale non vincola il giudizio se la pianificazione difensiva del danneggiato è in grado di dimostrare al magistrato l'esistenza di vizi logici, l'errata lettura della letteratura scientifica e l’omesso esame dei canoni normativi che governano il nesso di causalità e la libertà di autodeterminazione del paziente.
Lo snodo difensivo principale risiede nello scardinare le conclusioni medico-legali contrarie, fornendo all'organo giudicante gli elementi scientifici per smentire l'elaborato d'ufficio e pronunciare una condanna inattaccabile.
La vitalità di una giovinezza spezzata
La vicenda giunta all'esame della Quarta Sezione Civile del Tribunale di Torino descrive il drammatico contrasto tra lo stato preoperatorio della paziente e gli esiti devastanti dell'atto chirurgico. La giovane donna, affetta fin dalla nascita da una complessa cardiopatia congenita (atresia dell'arteria polmonare con difetto interventricolare e collaterali sistemico-polmonari), conduceva un'esistenza piena, serena e caratterizzata da una normale vita di relazione. Era felicemente fidanzata, frequentava l'università, usciva con gli amici e aveva appena coronato il desiderio di acquistare la sua prima autovettura, una Fiat 500 rossa fiammante. Sebbene la sua patologia le precludesse gli sforzi agonistici, il quadro clinico si manteneva in ottimo compenso asintomatico da oltre quindici anni.
Convocata dai sanitari del reparto di cardiochirurgia dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, alla giovane e ai suoi genitori fu prospettato un intervento chirurgico di correzione radicale. I medici, per vincere le comprensibili resistenze della ragazza, spaventata dall'ipotesi dell'operazione, la rassicurarono ripetutamente, minimizzando la portata dei rischi e descrivendo l'intervento come "una passeggiata". Indotta a riporre la massima fiducia nell'équipe, la donna sottoscrisse un modulo di consenso generico e prestampato.
L'intervento, tuttavia, si trasformò in una degenza drammatica: a causa di un massiccio sanguinamento, la paziente rimase per quarantotto ore nel reparto di rianimazione con lo sterno aperto, prima di subire un secondo reintervento d'urgenza volto all'accorciamento di 15 millimetri di un condotto in Goretex risultato esuberante e piegato ad angolo retto. Nei giorni successivi, l'insorgenza di una grave infezione nosocomiale da Serratia Marcescens e Candida Albicans determinò uno shock settico e una disfunzione multiorganica (MOF), culminata in un prolungato coma anossico. La giovane è uscita dal ricovero colpita da tetraparesi flaccida totale, afasia e disfagia grave con necessità di nutrizione enterale tramite PEG, imprigionata in un corpo immobile al 90% di invalidità permanente, pur conservando una lucida e drammatica coscienza di sé.
Lo sbarramento della CTU collegiale favorevole ai medici
Nel corso dell'istruttoria di primo grado, la Consulenza Tecnica Collegiale ha depositato una relazione interamente favorevole alla struttura sanitaria e all'équipe chirurgica. I periti d'ufficio hanno concluso che l'intervento fosse indifferibile, sostenendo acriticamente sulla scorta di alcuni studi internazionali  che la paziente avesse solo il 20% di probabilità di superare i 30 anni in assenza di operazione. Sul piano esecutivo, la CTU ha liquidato il dissanguamento iniziale come una complicanza emocoagulativa imprevedibile e non chirurgica, l'eccesso del condotto in Goretex come una "evenienza dinamica empirica" legata alla chiusura dello sterno, e lo shock settico come una complicanza infettiva nosocomiale inevitabile, trattata tempestivamente con antibiotici, escludendo qualsiasi manchevolezza colposa a titolo di negligenza, imprudenza o imperizia.
Di fronte a questo sbarramento, lo Studio ha depositato una memoria autorizzata di osservazioni scientifiche che ha letteralmente disarticolato la perizia d'ufficio. Sul fronte dell'aspettativa di vita, è stato dimostrato che i CTU avevano travisato i dati della letteratura medica: lo studio proprio da loro citato evidenziava in realtà che per i pazienti pervenuti all'età di 20 anni la sopravvivenza superava il 50%, e che il progresso scientifico sconsigliava di "sovraoperare" i pazienti adulti in buon compenso, rendendo l'intervento tutt'altro che indifferibile. Sul versante chirurgico, lo Studio ha dimostrato che, a fronte di un soggetto plurioperato e cianotico con ematocrito al 70%, i protocolli imponevano l'adozione preventiva della tecnica di cannulazione dei vasi femorali prima della sternotomia, misura omessa che avrebbe evitato il disastro emorragico.
La sanzione sulla Serratia e la forza del Giudicato civile
L'articolazione difensiva più sferzante ha riguardato la gestione del rischio infettivo nosocomiale. Lo Studio ha prodotto in giudizio un articolo scientifico pubblicato pochi mesi prima del sinistro, proprio dal primario convenuto. In quella pubblicazione, basata sui dati statistici del medesimo ospedale, il primario scriveva che le infezioni ospedaliere colpivano il 28% dei pazienti tenuti a sterno aperto, individuando una precisa associazione causale con la ferita esposta all'aria per giorni. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dai CTU, la Serratia Marcescens era un germe perfettamente conosciuto e mappato nelle linee guida epidemiologiche. I diari clinici hanno rivelato che i medici, pur in presenza di una permanente leucocitosi e del balzo della PCR da 22 a 85 sin dal 27 luglio, hanno somministrato l'unico antibiotico efficace (Tienam) solo il 31 luglio, quando il quadro di shock settico e il conseguente danno cerebrale ischemico multifocale si erano ormai irrevocabilmente compiuti.
Infine, lo Studio ha aggredito il valore del consenso informato. Il modulo sottoscritto era del tutto generico, succinto ed esiguo; l'atto ometteva deliberatamente di indicare che la procedura prevedeva l'inserimento di un homograft, ovvero di un omoinnesto biologico di tessuto umano prelevato da donatore cadavere, nascondendone i relativi rischi infettivologici. La Giudice della IV Sezione Civile del Tribunale di Torino, accogliendo integralmente le note critiche della difesa e applicando il principio del iudex peritus peritorum, ha formalmente smentito e disatteso la relazione dei propri consulenti d'ufficio.
La motivazione del dispositivo ha stabilito che in presenza di un paziente in perfetto compenso e asintomatico, l'omissione informativa circa l'uso di tessuti da cadavere e i rischi reali azzera la validità del consenso. La condotta omissiva e l'imperizia nella gestione perioperatoria si sono poste come antecedenti causali di tutte le lesioni successive. La sentenza di condanna al risarcimento del macro-danno, personalizzato ai livelli massimi per via della lucida sofferenza della giovane, è stata motivata in modo così solido che le controparti hanno rinunciato a proporre appello, consentendo alla decisione di passare direttamente in giudicato. Questa importante vittoria dimostra che la tecnica processuale e il rifiuto di arrendersi ai formalismi scientifici restano gli unici baluardi capaci di difendere l'autodeterminazione e restituire giustizia alla dignità della persona.

Domande Frequenti (FAQ) su CTU Disattesa e Sentenza di Condanna

Cosa significa che il Giudice è il 'peritus peritorum' nel processo civile?

Significa che il Giudice è il custode ultimo della valutazione delle prove e non è mai vincolato in modo automatico alle conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio. Se l'avvocato, attraverso memorie autorizzate di osservazioni, dimostra che i periti del Tribunale sono incorsi in vizi logici, hanno travisato i dati dei testi scientifici o hanno ignorato violazioni di norme di diritto (come la carenza informativa), il Giudice ha il potere e il dovere di smentire la CTU e decidere secondo il proprio prudente apprezzamento.

Perché l'uso di moduli prestampati o generici non convalida il consenso informato?

Il consenso informato (tutelato dall'art. 32 Cost. e dalla Convenzione di Oviedo) esige un'informazione specifica, edotta e comprensibile. I moduli prestampati standard dell'ospedale, contenenti formule generiche di accettazione del rischio, non provano l'assolvimento dell'obbligo se omettono di segnalare le reali percentuali di complicanze, le alternative terapeutiche o l'utilizzo di presidi biologici particolari come gli omoinnesti da donatore cadavere (homograft), rendendo l'intero operato dei sanitari fonte di responsabilità contrattuale.

Cosa comporta il 'passaggio in giudicato' della sentenza emessa dal Tribunale di Torino?

Il passaggio in giudicato si realizza quando scadono i termini utili per proporre impugnazione (appello) o quando le parti vi rinunciano formalmente. Nel caso specifico gestito dallo Studio, la motivazione con cui la Giudice della IV Sezione Civile ha smentito la CTU era così rigorosa, dettagliata e priva di fessure logiche che la struttura sanitaria e i medici hanno preferito non rischiare il secondo grado di giudizio, rinunciando all'appello e rendendo la condanna definitiva e immediatamente esecutiva.

Come si liquida il danno biologico e morale in caso di totale paralisi fisica ma con mente lucida?

In presenza di un danno biologico permanente elevatissimo (90%), il fatto che il paziente conservi intatte e vigili le proprie capacità mentali (comprensione dell'ambiente, memoria) all'interno di un corpo immobile (tetraparesi, afasia) aggrava notevolmente la sofferenza soggettiva. Il Giudice applica la massima personalizzazione del danno biologico prevista dalle Tabelle di Milano e liquida una cifra autonoma e rilevantissima a titolo di danno morale, per ristorare la lucida percezione quotidiana del proprio stato infermo.

Lo studio legale

"Civilisti & Penalisti Associati  - avvocati in Torino" è la denominazione di uno studio legale associato con sede a Torino. Ne sono componenti Roberto Atzei e Maria Sabrina Fichera, insieme con l'avvocato Maria Luisa Bellato.

Siamo a Torino al n° 10 di piazza Solferino. Telefono: 011.562.30.29 - Whatsapp: 392.014.14.62 -  Email: segreteria@avv-associati.net

Le nostre competenze

Siamo uno studio legale dove è possibile trovare un avvocato penalista, un avvocato civilista, un avvocato familiarista e un avvocato del lavoro. Ci occupiamo di assistenza e difesa fin dalla redazione della querela;  di separazione consensuale e non, di divorzio, di contratti, compravendita, eredità e testamento, recupero crediti e di molte altre materie. Offriamo consulenza alle imprese. Coltiviamo speciale attenzione  per le forme di risoluzione delle controversie alternative al processo: mediazione, conciliazione, arbitrato amministrato

La nostra idea

Ci piace molto il lavoro di squadra, così che la clientela possa avvalersi delle differenti competenze di ciascuno dei legali. L’ambiente è connotato da cordiale accoglienza ed il rapporto con i clienti si consolida nel tempo,  in una relazione confidenziale, nella quale la consulenza dell’avvocato fornisce fiducia, alleanza, sicurezza e tranquillità. Le comunicazioni con la clientela e i colleghi avvengono con l'utilizzo di tutti i moderni strumenti telematici.