In base al regime di responsabilità oggettiva previsto dall'articolo 2051 c.c., l'onere probatorio a carico del danneggiato è circoscritto. Il cittadino deve unicamente dimostrare l'esistenza del sinistro (l'evento lesivo), lo stato della cosa in custodia (es. la presenza del dislivello non protetto nel parco) e il nesso di causalità materiale, ossia che il danno è stato causato direttamente dalla conformazione o dall'anomalia di quel bene pubblico, senza dover dimostrare la colpa o la negligenza dell'ente.
Il caso fortuito è l'unico elemento idoneo a interrompere il nesso causale e a liberare il custode dalla responsabilità oggettiva. Deve trattarsi di un fattore esterno (un evento naturale eccezionale o la condotta di un terzo) contrassegnato da caratteri di assoluta imprevedibilità, eccezionalità e inevitabilità. Come confermato dal Tribunale di Torino, l'assenza di recinzioni stabili su un pericolo strutturale permanente non può mai essere qualificata come caso fortuito, rientrando nei normali doveri di manutenzione dell'ente.
La giurisprudenza della Cassazione prevede che la condotta del danneggiato possa integrare il caso fortuito (o determinare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c.) solo quando è qualificabile come del tutto abnorme, irragionevole ed eccezionale rispetto alle normali condizioni storiche del luogo. Se il pericolo si configura come un'insidia o trabocchetto — ossia non è visibile, non è illuminato e non è segnalato — nessuna colpa può essere addebitata al pedone, e la responsabilità del Comune resta esclusiva al 100%.
In caso di lesioni macroscopiche ad altissimo impatto (come la paraplegia), il Tribunale liquida il danno biologico permanente e il danno morale utilizzando i parametri monetari delle Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate periodicamente. Lo Studio richiede inoltre la personalizzazione del danno in presenza di stravolgimenti radicali della vita relazionale e familiare, unendo la quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante legato alla totale e definitiva perdita della capacità lavorativa specifica della vittima.
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