No. Nelle S.r.l., salvo diversa e specifica disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, il potere di nominare e revocare gli amministratori spetta in via esclusiva all'Assemblea dei soci. In un caso di successo gestito dallo Studio, il Tribunale delle Imprese ha annullato la delibera di un CdA che aveva illegittimamente revocato il Presidente e le sue deleghe generali di gestione, confermando che tale decisione spetta solo ai soci riuniti in assemblea.
In base ai principi dell'articolo 2388 c.c. (applicabile alle S.r.l. in caso di rinvio statutario), per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Se un amministratore si astiene e la delibera viene approvata con il voto di un solo componente su tre, il quorum deliberativo non è raggiunto e la decisione è radicalmente annullabile.
Sì. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere un ordine del giorno chiaro, specifico e dettagliato. Facendosi forte di questo principio ordinamentale, lo Studio ha ottenuto una sentenza di vittoria totale dimostrando che un'indicazione del tutto generica (come 'problematiche relative alla gestione') non consente agli amministratori di prepararsi e rende invalida qualsiasi deliberazione straordinaria assunta su temi non esplicitati, come la revoca improvvisa delle cariche.
In applicazione delle regole del diritto societario, le deliberazioni del CdA contrarie alla legge o allo statuto possono essere impugnate davanti al Tribunale delle Imprese entro il termine tassativo di decadenza di 90 giorni dalla loro adozione. L'azione può essere promossa dagli amministratori assenti o dissenzienti, dal collegio sindacale (se presente) e dai singoli soci i cui diritti patrimoniali o gestionali siano stati direttamente lesi dalla delibera stessa.
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