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Un padre assiste la figlia piccola nell'ingresso di un appartamento luminoso a Torino, simboleggiando la bigenitorialità effettiva e la quotidianità del collocamento paritario.

Padri e affidamento paritario: un diritto che si afferma, ma senza nuovi automatismi

La Cassazione (ord. n. 6078/2026) chiude la stagione della preferenza materna: l'età non è più un limite per il padre che chiede tempi paritetici. Ma la parità resta un traguardo da costruire in concreto, non un automatismo.

Per i padri separati, l'affidamento paritario non è più un'utopia. Nell'ultimo decennio la giurisprudenza di legittimità ha smantellato gli automatismi che per lungo tempo hanno governato la sorte dei figli nella crisi di coppia, a cominciare dal più resistente: la cosiddetta preferenza materna, in forza della quale i figli in tenera età venivano quasi sistematicamente collocati in via prevalente presso la madre, relegando il padre al ruolo del 'genitore del weekend'.

Fino a non molti anni fa la stessa Cassazione definiva quel criterio legittimo per i figli piccoli, 'quando non risultino profili di incapacità genitoriale materna' (Cass. n. 18087/2016). Oggi quella strada è chiusa: il diritto del padre a tempi di permanenza paritetici si afferma sempre più. Ma attenzione: la direzione di marcia non è quella di un nuovo automatismo speculare.

L'occasione per fare il punto è l'ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 6078 del 17 marzo 2026, che ha cassato con rinvio la decisione con cui la Corte d'Appello di Bologna aveva ribaltato il collocamento paritario a settimane alterne dei figli gemelli, disposto dal Tribunale, per il solo fatto che i minori — otto anni — erano "in età prescolare o consimile" e che la posizione materna era da ritenere prevalente. Un ragionamento in astratto, fondato esclusivamente sull'età: esattamente ciò che la legittimità non ammette più.

Il principio: valutazione in concreto, non presunzioni

Il principio di diritto enunciato dall'ordinanza è netto.

Nei provvedimenti previsti dall'art. 337-ter c.c. relativi ad affidamento, collocamento e frequentazione, il giudice deve seguire il criterio dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che si identifica — per espressa scelta del legislatore — nel diritto del minore a conservare "un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori" (art. 337-ter c.c.). Ne consegue che non possono essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra un genitore e il figlio "in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all'età del figlio".

La pronuncia non introduce alcun diritto automatico del genitore a tempi paritetici: richiede, piuttosto, che la scelta sia il risultato di un giudizio prognostico sulla capacità di ciascun genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi — come la stessa motivazione ricorda, riprendendo il consolidato orientamento di legittimità — sulla base di elementi concreti: le modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, la capacità di relazione affettiva, la personalità. Il punto non è "chi ha diritto a quanto", ma quale assetto garantisce al minore la migliore crescita possibile.

La pariteticità è tendenziale: i due rischi opposti

Questo inquadramento colloca la 6078/2026 in un solco già tracciato, non in una svolta radicale. Da tempo la Cassazione qualifica la frequentazione paritaria come tendenziale: il giudice di merito può legittimamente discostarsene, nell'interesse del minore, senza che ciò realizzi alcuna lesione della bigenitorialità, purché la scelta sia motivata e fondata su adeguata istruttoria (Cass. n. 4790/2022; Cass. n. 22083/2024). La disciplina dei tempi di permanenza non è guidata dalla ricerca del "genitore migliore", ma dall'individuazione di un ambiente di vita stabile per il figlio.

Da questo principio discendono due corollari speculari, che la difesa deve tenere presenti entrambi.

Il primo: l'età non è più, da sola, un limite. Ma non è nemmeno irrilevante. Lo dimostra Cass. n. 25403/2025, che ha confermato il collocamento prevalente materno per una bimba di nemmeno due anni proprio in considerazione della tenera età e della necessità di garantirle stabilità, all'esito di una CTU positiva per entrambi i genitori: l'età ha pesato, ma come elemento di una valutazione concreta, non come presunzione.

Il secondo: il collocamento paritario può essere esso stesso dannoso quando viene imposto in modo rigido, senza misurarlo con la realtà. È il caso di Cass. n. 1768/2026, che ha cassato un regime paritetico a settimane alterne tra abitazioni distanti centinaia di chilometri (Italia e Svizzera) per un bimbo di cinque anni, perché il giudice non aveva valutato lo sradicamento dalle abitudini di vita, il radicamento scolastico e sociale già acquisito, la capacità di adattamento: il migliore interesse del minore, ricorda la Corte, è uno strumento di bilanciamento che impone il "superamento di ogni presunzione" — in qualunque direzione.

I criteri che guidano davvero la decisione

Se non l'età in astratto, che cosa decide il collocamento? La giurisprudenza ha individuato un insieme di elementi fattuali, tutti da allegare e provare: ­  

  • le modalità di relazione effettivamente in atto tra i minori e ciascun genitore e il ruolo concretamente svolto da ciascuno durante la convivenza (Cass. n. 6078/2026, cit.);
  • la vicinanza tra le abitazioni: la distanza — nel caso di specie trenta chilometri — e il rischio di un "estenuante pendolarismo" per il minore sono stati valorizzati per mantenere un habitat principale stabile (Cass. n. 24226/2023);
  • la flessibilità degli orari di lavoro e la disponibilità di una rete di supporto familiare: nella vicenda decisa dalla 6078/2026 hanno pesato l'orario paterno che terminava intorno alle 14:30 e l'ausilio della nonna paterna — circostanze che la Corte d'Appello aveva trascurato;
  • il grado di conflittualità tra i genitori, che non preclude di per sé l'affidamento condiviso quando resta nei limiti di un disagio tollerabile, ma assume carattere ostativo quando si traduce in forme idonee ad alterare l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli (Cass. n. 5604/2020).

Nessuno di questi elementi è un "requisito tassativo": sono i dati di realtà sui quali il giudice deve costruire il giudizio prognostico. La loro allegazione e prova è, per la difesa, il cuore del lavoro.

Il riflesso patrimoniale: mantenimento diretto, sì, ma non automatico

Il superamento degli automatismi riguarda anche il versante economico. 

L'art. 337-ter, comma 4, c.c. impone di determinare il contributo considerando, accanto alle esigenze del figlio e al tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.

È vero che, in caso di tempi di permanenza sostanzialmente simmetrici e di condizioni economiche equilibrate, il dovere di mantenimento può essere assolto in via esclusivamente diretta, ciascun genitore facendosi carico dei bisogni ordinari del figlio nel periodo di convivenza, con conseguente azzeramento dell'assegno perequativo. Ma si tratta di un esito possibile, non di una conseguenza automatica della pariteticità dei tempi: la debenza dell'assegno "non è automatica" e l'affidamento condiviso "non implica come conseguenza automatica che ciascuno debba provvedere paritariamente in modo diretto ed autonomo" (Cass. n. 15693/2023); il mantenimento diretto presuppone uguali condizioni economiche, restando altrimenti fermo il concorso proporzionale alle rispettive sostanze (Cass. n. 18605/2021; art. 316-bis c.c.).

Vale anche l'inverso: l'assegno non consegue automaticamente alla sola disparità reddituale, ma richiede la valutazione comparata di tutti i parametri dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., compresi i tempi di permanenza e la valenza dei compiti di cura (Cass. n. 11635/2026). La giurisprudenza ammette peraltro l'assegno "indiretto" a carico del genitore collocatario, in favore dell'altro, quando la rilevante disparità di tenore di vita tra le due case rischierebbe di pregiudicare la qualità della relazione del minore con il genitore economicamente più debole (Cass. n. 25449/2023).

Va infine precisato che l'ordinanza 6078/2026 non ha statuito in materia patrimoniale: il motivo relativo all'assegnazione della casa familiare è rimasto assorbito dall'accoglimento delle censure sul collocamento. Il suo contributo, sul piano economico, è indiretto: richiamando il giudice del rinvio a una valutazione in concreto di tutte le statuizioni relative alla prole, ha ribadito che anche il mantenimento è funzione dell'assetto effettivo, non di etichette formali.

Che cosa significa per la difesa

La lezione dell'ordinanza, per chi assiste un padre che chiede tempi paritetici, è duplice. Da un lato, la domanda non va impostata come rivendicazione astratta di un "diritto del padre": il principio è neutrale rispetto al genere, e l'interesse protetto è quello del minore, non del genitore. Dall'altro, la pariteticità si conquista sul terreno dei fatti — orari di lavoro, rete familiare, prossimità, capacità di relazione effettiva, gestione della conflittualità — e chi la chiede deve essere pronto a provarli. Sono questi gli elementi che il giudice deve misurare — e che la difesa deve allegare e provare, offrendo al tribunale una soluzione sartoriale modellata sulle reali dinamiche della famiglia, piuttosto che formule preconfezionate.

La pronuncia si inserisce, in definitiva, in un quadro già maturo: la bigenitorialità è principio fondante (art. 337-ter c.c.), la pariteticità è il suo orizzonte tendenziale, e la valutazione in concreto è l'unico metodo per avvicinarsi a quell'orizzonte senza sostituire un automatismo con un altro.

Le condizioni di affidamento restano, peraltro, sempre rivedibili: la revisione può essere chiesta "in ogni tempo" (art. 337-quinquies c.c.), a riprova che nel diritto di famiglia ogni soluzione è, per definizione, provvisoria, come provvisoria è la condizione della vita che regola.

Domande Frequenti (FAQ) su Affidamento Paritario e Orientamenti di Cassazione

Cosa stabilisce l'ordinanza n. 6078/2026 della Cassazione sul collocamento dei figli?

La Suprema Corte, con l'ordinanza numero 6078 del 17 marzo 2026, ha cassato la decisione che aveva ribaltato un collocamento paritario a settimane alterne basandosi esclusivamente sull'età prescolare dei minori e sulla presunta prevalenza della figura materna. I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice di merito deve seguire l'esclusivo interesse morale e materiale della prole, traducendosi nel diritto del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, senza applicare valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.

Quali elementi di fatto decidono il collocamento paritario secondo la giurisprudenza?

La giurisprudenza individua un insieme di elementi fattuali e concreti che la difesa ha l'onere di allegare e provare in giudizio. Tra questi rilevano le modalità di relazione effettivamente in atto e il ruolo svolto durante la convivenza, la vicinanza geografica tra le abitazioni per scongiurare il rischio di un estenuante pendolarismo per il minore, la flessibilità degli orari di lavoro, la disponibilità di una rete di supporto familiare e il livello di conflittualità genitoriale, che non deve alterare lo sviluppo psicofisico dei figli.

L'affidamento condiviso comporta automaticamente l'azzeramento dell'assegno di mantenimento?

No, l'azzeramento dell'assegno perequativo non è una conseguenza automatica della pariteticità dei tempi. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'affidamento condiviso non implica che ciascuno debba provvedere in modo diretto ed autonomo alle spese ordinari. Il mantenimento diretto presuppone una sostanziale uguaglianza delle condizioni economiche dei genitori; in caso contrario, permane l'obbligo di un concorso proporzionale alle rispettive sostanze ai sensi dell'articolo 316-bis del codice civile attraverso l'assegno perequativo.

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