La vicenda trae origine dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Torino nei confronti di uno specialista in psichiatria, iscritto sia all'albo dei medici sia a quello degli psicoterapeuti, accusato del reato di trattamento illecito di dati sensibili ai sensi dell'articolo 167, secondo comma, del Decreto Legislativo numero 196 del 2003.
La contestazione, mossa sulla scorta della querela sporta dal coniuge separato della paziente dello psichiatra, si fondava sull'assunto che il medico avesse illecitamente trattato i dati sanitari di costui, esprimendo giudizi clinici sulla sua personalità all'interno di una relazione tecnica stragiudiziale depositata nel giudizio civile, in assenza di un formale incarico di consulente di parte e senza il consenso dell'interessato.
La ricostruzione fattuale emersa dagli atti di indagine ha svelato l'erroneità del presupposto dell'ipotesi d'accusa, dimostrando come lo psichiatra non avesse mai instaurato alcun legame di natura terapeutica o di cura con il querelante. Gli sporadici incontri avvenuti anni prima si erano svolti esclusivamente nella veste di medico curante della moglie, alla presenza della terapeuta del figlio minore, nel contesto di una dialettica finalizzata esclusivamente alla comprensione delle relazioni familiari e della salute della propria paziente, affetta da una grave forma di disagio depressivo. Il medico aveva anzi ripetutamente respinto i tentativi del marito di avviare un canale di comunicazione riservato, preservando fermamente il segreto professionale dovuto alla donna ed escludendo in radice la nascita di quel vincolo di fiducia da cui sorge l'obbligo di riservatezza nei confronti del coniuge.
Sul piano del diritto processuale civile e della normativa a tutela della riservatezza, la condotta dello specialista si è rivelata pienamente legittima. Il trattamento dei dati sensibili contenuti nelle note di contestazione scientifica non necessitava del consenso del querelante, operando l'esenzione prevista dall'articolo 26, comma quarto, del Codice della Privacy. Tale disposizione, supportata dalle autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali, consente il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute senza il consenso dell'interessato quando l'operazione risulti necessaria per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello del soggetto tutelato. Nel quadro di un giudizio di separazione volto a stabilire l'affidamento dei figli minori, il diritto di difesa della madre all'interno dell'indagine peritale sulla capacità genitoriale possiede una dignità costituzionale equivalente al diritto alla riservatezza invocato dalla controparte.
L'attività contestata si sostanziava nell'adempimento di un valido mandato di consulente tecnico di parte, conferito dall'avvocato della donna per contrastare le risultanze provvisorie della Consulenza Tecnica d'Ufficio. La giurisprudenza consolidata, riaffermata dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza numero 17269 del 2014, riconosce la nomina di un esperto di fiducia come espressione immediata del diritto di difesa, immune da preclusioni temporali o decadenze. Ogni dato clinico e ogni giudizio espresso dallo psichiatra in ordine alla passività e all'insicurezza del querelante non costituiva una propalazione abusiva di informazioni inedite, bensì una mera rielaborazione critica di elementi già testualmente presenti e descritti nelle pagine della relazione preliminare del consulente del Giudice, la quale rappresenta per sua natura un oggetto di discussione e di esame per i tecnici delle parti ai sensi dell'articolo 194 del codice di procedura civile.
L'assenza di rilevanza penale della condotta è emersa in via definitiva sul terreno dell'elemento oggettivo della norma incriminatrice.
L'articolo 167 del d.lgs. 196/2003 configura un reato di danno, richiedendo per la sua punibilità che dal trattamento illecito derivi un nocumento effettivo per la persona offesa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il nocumento costituisce elemento costitutivo del reato, non condizione obiettiva di punibilità, e che la produzione in un giudizio civile di documenti contenenti dati personali, ancorché effettuata al di fuori dei limiti del corretto esercizio del diritto di difesa, non integra il nocumento in assenza di elementi fattuali oggettivamente indicativi di una effettiva lesione dell'interesse protetto, trattandosi di informazioni la cui cognizione è normalmente riservata ai soli soggetti professionalmente coinvolti nella vicenda processuale, sui quali incombe un obbligo di riservatezza (Cass. pen., Sez. III, n. 23808/2019; Cass. pen., Sez. III, n. 2243/2022).
Nella fattispecie esaminata, la difesa ha evidenziato come la controparte non avesse fornito alcuna prova, né tantomeno una minima allegazione astratta, circa l'esistenza di un pregiudizio concreto derivante dal deposito delle note cliniche. La mancanza di una lesione reale del bene giuridico protetto, unita all'assoluta conformità dell'operato del medico ai doveri del mandato professionale, ha dimostrato l'infondatezza della notizia di reato, conducendo il procedimento alla sua naturale conclusione con il provvedimento di archiviazione per insussistenza del fatto.
Sì, la normativa lo consente espressamente. L'articolo 26, comma quarto, del Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che i dati sensibili, compresi quelli idonei a rivelare lo stato di salute, possano essere oggetto di trattamento anche senza il consenso dell'interessato qualora l'operazione risulti necessaria per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello del soggetto tutelato. Nel contesto di una separazione giudiziale, l'accertamento della capacità genitoriale a tutela dei figli minori integra pienamente questo requisito, sollevando il professionista da qualsiasi obbligo di consenso preventivo.
La giurisprudenza consolidata, supportata dalle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, stabilisce che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova autonomo, bensì un mero mezzo di valutazione delle prove già acquisite. Di conseguenza, le note critiche predisposte dal consulente di fiducia integrano semplici argomentazioni difensive, del tutto assimilate alle deduzioni scritte dell'avvocato. L'esercizio di tale facoltà, regolamentato dall'articolo 194 del codice di procedura civile, rientra nell'alveo del legittimo esercizio del diritto di difesa e non può in alcun modo configurare una violazione del segreto professionale o istruttorio.
La fattispecie incriminatrice prevista dall'articolo 167, secondo comma, del d.lgs. 196/2003 esige una struttura rigorosa sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Oltre alla presenza del dolo specifico, consistente nel fine alternativo di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, la norma richiede tassativamente che dalla condotta sia derivato un nocumento effettivo. La mancanza di un pregiudizio concreto, non dimostrato o del tutto assente nelle allegazioni della controparte, determina l'insussistenza del fatto reato e impone l'adozione di un provvedimento di archiviazione.
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