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Scatto fotografico drammatico di una scrivania invasa da cartelle esattoriali e documenti di pignoramento, con un calendario in primo piano che mostra una scadenza cerchiata in rosso con un punto esclamativo; sullo sfondo, attraverso le vetrate dell'ufficio, si staglia lo skyline di Torino con la Mole Antonelliana.

I sessanta giorni che decidono tutto: il pignoramento speciale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

Quando l'Agenzia delle Entrate Riscossione vuole i soldi che le spettano, non usa il pignoramento normale del codice di procedura civile: usa un pignoramento speciale, con regole tutte sue. E la regola più importante dura sessanta giorni. Dentro quella finestra, il terzo deve pagare. Fuori, se non ha pagato, il pignoramento muore da solo.

Un pignoramento diverso dagli altri

Chi ha un debito iscritto a ruolo e non paga, prima o poi riceve la visita dell'agente della riscossione. Se il debitore ha soldi in banca, un canone di locazione da riscuotere, uno stipendio o una pensione, l'agente può "pignorare" quei crediti: cioè bloccare le somme che terzi (la banca, l'inquilino, il datore di lavoro) devono al debitore, per farsele pagare direttamente.

Fin qui, nulla di strano: è l'espropriazione presso terzi, che esiste anche nel codice di procedura civile. Ma per i crediti tributari il legislatore ha costruito un meccanismo più rapido e aggressivo, pensato apposta per l'agente della riscossione. Mentre nel pignoramento ordinario il creditore deve citare il debitore davanti al giudice dell'esecuzione, attendere la dichiarazione del terzo e ottenere un provvedimento di assegnazione, nel pignoramento speciale dell'art. 72-bis del DPR 602/1973 l'atto contiene direttamente l'ordine al terzo di pagare le somme all'agente della riscossione, senza passare dal giudice. Se il terzo paga, la vicenda si chiude lì, senza tribunale, senza assegnazione: il pagamento diretto vale come assegnazione. La giurisprudenza lo definisce una "vera procedura esecutiva esattoriale" in forma speciale, nella quale il terzo è assimilato a un custode delle somme.

La regola dei sessanta giorni

L'ordine di pagamento ha un doppio binario temporale. Per le somme già maturate alla data della notifica, il terzo deve pagare entro sessanta giorni. Per le somme che matureranno dopo, deve pagare alle rispettive scadenze, fino a concorrenza del credito. E qui arriva il punto delicato, che la giurisprudenza più recente ha chiarito con due pronunce del 2025.

La prima storia: chi paga in ritardo, paga due volte

Una società aveva vinto una causa contro l'Agenzia delle Entrate, che era stata condannata a restituirle ventiduemila euro. L'Agenzia non pagava, e la società faceva ricorso per ottemperanza. Nel frattempo, però, l'Agenzia delle Entrate era a sua volta debitrice di tasse, e l'agente della riscossione aveva pignorato i suoi crediti verso terzi, ordinandole di versargli direttamente i soldi che doveva alla società. L'ordine fu notificato il 7 febbraio 2020: sessanta giorni per pagare, cioè fino ad aprile. L'Agenzia pagò il 7 agosto, quattro mesi dopo.

La Cassazione (ordinanza n. 30214 del 2025) ha detto una cosa secca: decorsi i sessanta giorni senza pagamento, il pignoramento perde efficacia automaticamente, da solo, senza bisogno di opposizioni né di provvedimenti del giudice. Il pagamento tardivo non vale nei confronti del debitore, e l'agente della riscossione, se vuole ancora quei soldi, deve ricominciare da capo con il pignoramento ordinario davanti al giudice dell'esecuzione. Nemmeno la sospensione dei versamenti prevista per il Covid poteva salvare l'Agenzia: quella sospensione riguarda i contribuenti, non il terzo pignorato, che è un semplice collaboratore del giudice. Morale: l'Agenzia ha dovuto pagare comunque la società, ha perso il ricorso e ha pagato anche le spese. Aver pagato fuori tempo non le è servito a nulla.

La seconda storia: la banca che ha versato i soldi "arrivati dopo"

Una società friulana aveva il conto pignorato per debiti tributari. La banca, ricevuto l'ordine, aveva fatto la cosa giusta: aveva versato all'agente della riscossione il saldo attivo esistente in quel momento. Ma nei giorni successivi, sempre dentro i sessanta giorni, sul conto erano arrivate altre somme, che avevano ricreato un saldo attivo. La banca le aveva versate anch'esse. La società si era infuriata: "Quei soldi sono arrivati dopo il pignoramento, il vincolo era già cessato con il primo pagamento". Il Tribunale e la Corte d'Appello le avevano dato ragione.

La Cassazione (sentenza n. 28520 del 2025) ha ribaltato tutto: il vincolo sul conto permane per l'intero termine di sessanta giorni, che serve al terzo proprio per verificare la propria posizione, e copre anche i crediti maturati dopo il pignoramento, purché derivino da un rapporto già esistente, come il conto corrente. Quindi il saldo formatosi nei sessanta giorni va versato all'agente, anche se il saldo iniziale era già stato pagato: il primo pagamento non "libera" il conto. La banca aveva fatto benissimo; la società ha perso su tutta la linea.

La finestra dei sessanta giorni

Messe insieme, le due storie disegnano il quadro completo. I sessanta giorni sono la finestra decisiva del pignoramento speciale. Dentro quella finestra, il terzo deve pagare, e deve pagare anche i soldi che arrivano dopo: se non lo fa, è inadempiente e l'agente può passare al pignoramento ordinario. Fuori da quella finestra, se il terzo non ha pagato, il pignoramento perde efficacia da solo, e chi paga in ritardo rischia di dover ripagare al debitore. Per il debitore esecutato, la finestra è anche il momento per agire: le opposizioni e le istanze di svincolo si coltivano davanti al giudice dell'esecuzione, nel contraddittorio di tutte le parti, perché il sistema dei rimedi è chiuso e non ammette scorciatoie.

La lezione pratica

Per chi ha un debito con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, e per chi riceve un ordine di pagamento come terzo (banca, inquilino, datore di lavoro), la regola è una sola: i sessanta giorni sono tutto. Il terzo deve pagare in tempo, e deve pagare anche i crediti che maturano nel periodo; il debitore deve sapere che, se il terzo non ha pagato entro il termine, il pignoramento è caduto e l'agente deve ricominciare. Gestire bene questa finestra temporale, verificando le notifiche, i termini e le somme effettivamente dovute, è spesso la differenza tra un conto prosciugato e un pignoramento vanificato. È il tipo di battaglia che si vince con la precisione: date, termini, singole movimentazioni. E la precisione, in queste materie, è il mestiere di chi le conosce davvero.

Domande Frequenti (FAQ) su Pignoramento Speciale Esattoriale e Termini di Pagamento

Quali sono gli effetti di un pagamento tardivo da parte del terzo pignorato (es. banca o datore)?

Come chiarito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30214 del 2025, decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica senza che sia avvenuto il versamento, il pignoramento speciale perde efficacia in via del tutto automatica. Un eventuale pagamento tardivo eseguito dal terzo non ha alcun valore liberatorio nei confronti del debitore originario. Di conseguenza, l'ente della riscossione non può trattenere quelle somme e, per soddisfare il proprio credito, è costretto a ricominciare l'intera esecuzione nelle forme del pignoramento ordinario davanti al Giudice dell'Esecuzione.

I depositi e le somme che affluiscono sul conto corrente dopo la notifica vengono bloccati?

Sì, l'orientamento della Cassazione fissato con la sentenza n. 28520 del 2025 stabilisce che l'ordine di pagamento ex art. 72-bis del DPR 602/1973 estende i suoi effetti per tutta la finestra temporale dei sessanta giorni. Pertanto, la banca è tenuta a pignorare e versare all'agente della riscossione non soltanto il saldo attivo presente al momento esatto della notifica, ma anche tutte le rimesse e i flussi finanziari successivi che transitano sul conto in quel bimestre, fino a concorrenza del debito tributario complessivo.

Come può difendersi il contribuente davanti a un ordine di pagamento diretto verso terzi?

Il pignoramento speciale esattoriale scavalca la fase dell'udienza davanti al tribunale, configurando un ordine diretto al terzo. Tuttavia, il sistema delle tutele non è precluso: il contribuente esecutato può proporre le ordinarie opposizioni esecutive o istanze di svincolo introducendo il giudizio dinanzi al Giudice dell'Esecuzione competente. In tale sede, il controllo millimetrico delle date di notifica, il rispetto della finestra dei 60 giorni e l'esatta corrispondenza delle somme vincolate risultano determinanti per vanificare la procedura esattoriale.

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