
IL GENITORE SEPARATO DEVE PAGARE IL CORSO DI INGLESE ANCHE SE NON E' D'ACCORDO
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n° 17017 del 26 giugno 2025 ha recentemente chiarito che il corso di inglese extrascolastico non costituisce spesa straordinaria, dal momento che risponde all'ormai consolidata consuetudine delle famiglie garantire ai figli in età minore un'educazione in lingue straniere e specialmente in inglese, integrativa di quella impartita dagli istituti scolastici frequentati, al fine di poter affrontare adeguatamente sia gli studi universitari, sia il percorso lavorativo da intraprendere in età adulta.
Tale consuetudine risponde ad obiettive ed inequivoche esigenze invalse nel tessuto sociale ormai profondamente radicate, che rendono incontestabile sia il carattere ordinario delle spese straordinarie afferenti ai corsi di lingua inglese, sia l’oggettiva utilità per il figlio che ne fruisce.
La vicenda è così riassumibile: la madre presso cui aveva residenza principale la figlia minore, a fronte del rifiuto del padre di far fronte alle spese per visite mediche, attività sportiva e corsi di inglese extrascolastici, ricorreva al Giudice di pace per domandare l’emissione di un decreto ingiuntivo. Il padre presentava opposizione al decreto ingiuntivo che veniva invece confermato dal Giudice di pace. Il Padre allora presentava appello al Tribunale ed il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo sul rilievo che si trattasse di spese non preventivamente consentite dal padre.
La madre presentava ricorso alla Cassazione, la quale ha affermato il principio sopra sintetizzato, riconducendo la spesa per il corso di inglese extrascolastico a quelle ordinarie, in relazione alle quali la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro genitore