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Fotografia cinematografica dell'interno dell'abside di una chiesa del 1400 con affreschi rovinati, dove due giovani e bei restauratori in camice bianco lavorano su un ponteggio arrugginito alla base, a simboleggiare la gestione dei rischi nei cantieri e i modelli di sicurezza sul lavoro.

Un cantiere, una decisione improvvisa, un processo. Quando il modello di compliance salva l'azienda (e quando no)

C'è una sentenza del 2024 che gli uffici legali delle grandi imprese citano come esempio di ciò che funziona. E ce n'è un'altra, del 2025, che racconta il fallimento opposto: un modello di compliance rimasto carta, e un'azienda condannata. La differenza, in tribunale, la fanno le cose semplici.

La storia del cantiere libico

Una società italiana operante in Libia aveva adottato una regola semplice e tassativa: i propri tecnici dovevano raggiungere il cantiere esclusivamente via mare, con la nave appositamente noleggiata, perché il territorio era ad alto rischio di sequestri. La regola era nota a tutti, era stata ribadita ai vertici locali ed era sempre stata rispettata. Un giorno, però, il dirigente delegato, dotato di autonomi poteri di gestione e di spesa, decise di propria iniziativa di far viaggiare quattro tecnici via terra. Lungo il tragitto i quattro furono sequestrati dalle milizie locali e due di loro persero la vita.

La Cassazione, con la sentenza n. 31665 del 2 agosto 2024, ha annullato la condanna dell'ente: un modello organizzativo che era esistito, era stato conosciuto e costantemente rispettato, e la condotta estemporanea e imprevedibile del delegato, in un contesto di generale osservanza, non poteva fondare la responsabilità amministrativa della società.

Il modello come scudo

La vicenda mostra la faccia positiva della responsabilità degli enti da reato, quella disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2001. L'azienda non risponde automaticamente del reato commesso da un suo dirigente: risponde per fatto proprio, cioè per una colpa di organizzazione, per non aver predisposto accorgimenti idonei a prevenire reati del tipo di quello realizzato. Se il modello di organizzazione, gestione e controllo esiste ed è efficacemente attuato, l'ente può dimostrare di non avere colpe e uscire dal processo. Il modello non è un fardello burocratico: è uno scudo.

Quando lo scudo è carta

La faccia opposta è quella che gli imprenditori conoscono meglio. Nel 2025 la Cassazione, con la sentenza n. 18410 del 15 maggio 2025, ha confermato la condanna di una società per un infortunio avvenuto su una passerella arrugginita, mai manutenuta, crollata facendo cadere un lavoratore da cinque metri: il modello esisteva ma non era stato attuato, e il risparmio di spesa, anche esiguo, era stato considerato un interesse dell'ente. Nel 2026, con la sentenza n. 8396 del 4 marzo 2026, la Cassazione ha confermato la responsabilità di una società edile per la morte di un operaio nel crollo di una volta in un cantiere, per la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei.

Il filo conduttore è sempre lo stesso: il modello deve essere vivo, non un plico di carta. Deve essere aggiornato quando cambiano l'organizzazione o l'attività, deve prevedere un sistema disciplinare che sanzioni davvero le violazioni, deve essere sorvegliato da un organismo con poteri effettivi. La legge lo dice con chiarezza: l'efficace attuazione richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando emergono violazioni significative o mutamenti nell'organizzazione.

La doppia lezione per il consiglio

Per un consiglio di amministrazione la lezione è duplice. La prima: investire nella compliance non è un costo, è un'assicurazione sulla responsabilità, che può fare la differenza tra una condanna milionaria e un'assoluzione. La seconda: l'assicurazione vale solo se il modello è realmente vissuto dall'azienda, con formazione, controlli, sanzioni e aggiornamenti costanti. Un modello adottato e dimenticato è peggio di nessun modello, perché crea l'illusione della protezione mentre il processo è già iniziato. La differenza la fanno le cose semplici: regole chiare, conosciute, rispettate, e qualcuno che verifichi che lo siano davvero.

Domande Frequenti (FAQ) su Responsabilità degli Enti D.Lgs. 231/2001 e Compliance

Cosa ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 31665 del 2 agosto 2024 sul caso del cantiere in Libia?

La Suprema Corte ha annullato la condanna di una società italiana i cui tecnici erano stati sequestrati all'estero a causa di una decisione arbitraria di un singolo dirigente. I giudici hanno stabilito che, essendoci un modello organizzativo preesistente, idoneo, capillarmente conosciuto e costantemente rispettato (che vietava i trasferimenti via terra), la condotta estemporanea, elusiva e del tutto imprevedibile del delegato non poteva configurare una colpa organizzativa imputabile alla società.

Quando un Modello 231 viene considerato inefficiente e respinto dal Giudice penale?

Il modello organizzativo viene respinto se si traduce in un mero adempimento formale sulla carta o in un plico documentale dimenticato. Sentenze emblematiche come la n. 18410 del 15 maggio 2025 (infortunio su passerella) e la n. 8396 del 4 marzo 2026 (crollo in cantiere) confermano la condanna degli enti se emerge che le procedure di sicurezza non venivano attuate concretamente o se il mancato stanziamento di risorse per le manutenzioni ha generato un risparmio di spesa, inteso come illecito interesse dell'ente.

Quali obblighi gravano sul Consiglio di Amministrazione per mantenere valida la protezione del Modello?

L'organo direttivo ha il dovere di considerare il modello organizzativo come un asset strategico e dinamico. L'efficace implementazione presuppone una formazione capillare del personale, la garanzia di poteri ispettivi autonomi in capo all'Organismo di Vigilanza (OdV), e l'obbligo di revisione e aggiornamento periodico delle matrici di rischio ogni volta che si verificano significativi mutamenti strutturali nell'organizzazione o nell'attività d'impresa.

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"Civilisti & Penalisti Associati  - avvocati in Torino" è la denominazione di uno studio legale associato con sede a Torino. Ne sono componenti Roberto Atzei e Maria Sabrina Fichera, insieme con l'avvocato Maria Luisa Bellato.

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