Si trattava di procedure che il professionista conosceva non per un incarico diretto, ma perché, insieme al suo assistito, faceva parte del comitato scientifico di un'associazione che si occupava di persone fragili.
Di quelle procedure l'assistito gli parlava spesso, nominandolo come avvocato quando sorgeva la necessità.
Come tutti i componenti dell'associazione, era inevitabile fidarsi di un uomo che, prima di allora, era stato per molti anni giudice tutelare onorario.
Il legale, nel suo mandato difensivo, chiede notizie in cancelleria, verifica la sussistenza di richieste della Guardia di Finanza e interloquisce con il personale amministrativo, compiendo una normale attività di vigilanza e di tutela del mandato.
Eppure, nella prospettiva dell'accusa, quel monitoraggio si trasforma in un'ipotesi di concorso in rivelazione di segreto d'ufficio.
La richiesta di misura cautelare interdittiva viene respinta dal Giudice per le Indagini Preliminari per manifesta carenza di gravità indiziaria, ma il Pubblico Ministero propone appello avverso tale provvedimento.
Il Tribunale del Riesame conferma la decisione di primo grado, riaffermando principi che toccano il cuore dello statuto delle prerogative forensi. Il nucleo centrale della decisione risiede nella non segretezza della notizia.
Il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, punito dall'articolo 326 del Codice Penale, richiede per la sua configurabilità che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, con la sentenza della Cassazione penale, Sezione Sesta, numero 9306 del 1994, che il reato non sussiste quando la notizia è già conosciuta dal destinatario o non è coperta da segreto.
Nel caso di specie, lo stesso Pubblico Ministero aveva già reso noto all'indagato l'orientamento delle indagini, e di conseguenza la richiesta di informazioni della polizia giudiziaria non poteva più considerarsi coperta da segreto.
Il Collegio del Riesame ha inoltre ripristinato la corretta distanza tra due fattispecie che l'accusa aveva indebitamente assimilato.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il soggetto estraneo alla pubblica amministrazione risponde del reato di cui all'articolo 326 del Codice Penale a titolo di concorso solo quando abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale alla rivelazione, ovvero abbia prestato una partecipazione morale che si estrinseca in forme diverse dalla mera ricezione passiva della notizia, come confermato dalle pronunce della Sesta Sezione della Cassazione penale numero 39428 del 2015 e numero 33256 del 2016. Il difensore che comunica al proprio assistito quanto appreso in via legittima e casuale, nell'ambito del mandato, non integra alcuna forma di concorso, poiché informare il proprio cliente dello stato delle indagini che lo riguardano direttamente costituisce l'essenza stessa del mandato difensivo.
Il dovere informativo del difensore non è una mera facoltà, bensì un obbligo che discende direttamente dal mandato difensivo e dal diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Il difensore deve tenere informato l'assistito dell'andamento del procedimento e delle iniziative assunte, rendendo l'informazione dello stato delle indagini non un'opportunità discrezionale, ma l'adempimento di un dovere professionale. Da questa prospettiva, la contestazione mossa al professionista per aver fatto ciò che il mandato gli imponeva appare paradossale.
L'ordinamento appresta una tutela specifica ai colloqui tra difensore e assistito, poiché l'articolo 103, comma quinto, del Codice di Procedura Penale vieta l'intercettazione delle conversazioni dei difensori e di quelle tra loro e le persone assistite, sanzionando la violazione con l'inutilizzabilità assoluta ai sensi del settimo comma del medesimo articolo. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il divieto protegge le conversazioni pertinenti alla funzione difensiva anche in assenza di un mandato formalizzato, come stabilito dalla Seconda Sezione della Cassazione con sentenza numero 3863 del 2020 e dalla Sesta Sezione con sentenza numero 10664 del 2003. Nel caso in esame, le conversazioni captate sono avvenute quando il professionista svolgeva la funzione difensiva, prima che la sua posizione venisse formalizzata, un dato che rende ancora più delicata la strumentalizzazione di quei colloqui a fini investigativi.
C'è, in questa vicenda, una dimensione che va oltre il dato puramente tecnico.
Essere indagato per aver fatto il proprio dovere è un'esperienza che segna profondamente, portando con sé la consapevolezza di dover abbandonare la difesa di persone che credevi di conoscere, il peso di un'accusa che ti raggiunge mentre cerchi di tutelare gli interessi di chi ti aveva affidato la propria difesa, e la solitudine di chi si trova a dover dimostrare la propria innocenza per condotte che riteneva doverose.
E subentra la delusione più intima, quella di chi scopre che rapporti che credeva fondati sulla fiducia e sulla lealtà poggiavano in realtà su premesse diverse.
La vicenda giudiziaria si è conclusa con l'archiviazione, ma la ferita personale e giudiziale di quelle consapevolezze non si rimargina con un provvedimento, pur finalmente conclusivo.
La decisione del Riesame riafferma un principio che merita di essere difeso, ovvero che il mero contatto informativo del difensore non integra la fattispecie aggravata dal profitto se la condotta è mossa dalla necessità di comprendere la portata dei provvedimenti che colpiscono la propria operatività.
Essa ribadisce che la valutazione degli indizi non può fondarsi su deduzioni congetturali o sul travisamento delle facoltà difensive.
A distanza di sette anni, resta ferma la convinzione che il diritto di difesa e il correlato dovere di informare chi si difende siano un baluardo che va protetto anche quando il prezzo da pagare si rivela alto.
Il delitto richiede necessariamente che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta. La giurisprudenza di legittimità, con una linea interpretativa consolidata fin dalla sentenza della Cassazione penale numero 9306 del 1994, esclude in modo categorico la sussistenza del reato qualora la notizia sia già storicamente conosciuta dal destinatario, o nei casi in cui l'orientamento generale delle indagini sia già stato palesato o reso noto dall'organo inquirente, facendo così venir meno il requisito del segreto.
L'ordinamento penale italiano prevede un divieto tassativo e assoluto di intercettazione per le comunicazioni dei difensori e per quelle intercorse tra loro e le persone assistite in relazione alla funzione professionale. Qualora tali captazioni vengano illegittimamente eseguite, l'attività d'indagine risulta colpita da una radicale illiceità. Le risultanze sono colpite dalla sanzione dell'inutilizzabilità assoluta e il giudice ha l'obbligo tassativo di ordinare l'immediata distruzione di tutti i supporti magnetici e informatici per salvaguardare l'inviolabilità del mandato difensivo.
No, la giurisprudenza esclude che la semplice apprensione passiva dell'informazione possa configurare una responsabilità penale. Il privato estraneo alla pubblica amministrazione risponde a titolo di concorso nel reato proprio previsto dall'articolo 326 del Codice Penale solo laddove sussista una partecipazione morale attiva e cosciente, la quale deve necessariamente estrinsecarsi attraverso precise condotte di istigazione, sollecitazione o induzione nei confronti del pubblico ufficiale o del cancelliere.
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